Il Tema in Discussione: è sufficiente la certificazione dell’autenticità delle sottoscrizioni compiuta dagli avvocati dei coniugi che intendono separarsi (o divorziare) ai fini della trascrizione del trasferimento immobiliare o, invece, l’accordo di negoziazione assistita che lo contiene (proprio perché contenente un trasferimento immobiliare) deve essere autenticato da pubblico ufficiale a ciò autorizzato?

Il caso concreto
Due coniugi sottoscrivevano un accordo di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.l. n. 132/2014, nel quale formalizzavano le condizioni della loro separazione personale. Tra le condizioni, era prevista la cessione da parte di una all’altra della quota del 50% di proprietà di un bene immobile, di modo che uno dei due coniugi, prima comproprietario al 50 %, ne divenisse proprietario esclusivo. Ottenuto il nullaosta del P.M., i suddetti presentavano l’accordo di negoziazione assistita alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia per la trascrizione della cessione immobiliare di cui si è appena detto, la quale veniva tuttavia eseguita dal Conservatore con riserva in ragione dell’esistenza di “gravi e fondati dubbi sulla idoneità del titolo alla trascrizione”, stante la mancanza nell’accordo di negoziazione assistita dell’autentica notarile.

I coniugi proponevano reclamo al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento del Conservatore sostenendo che l’accordo di negoziazione assistita sarebbe trascrivibile anche in assenza dell’autentica notarile, in quanto  l’art. 6 del d.l. n. 132/2014 prevede che, nel caso in cui l’accordo di negoziazione assistita sia stipulato ai fini della formalizzazione della separazione personale dei coniugi, l’unico soggetto abilitato ad autenticare l’accordo sarebbe il difensore delle parti. E comunque, in quanto l’accordo di separazione in regime di negoziazione assistita, con il nullaosta del P.M., sarebbe equipollente ai provvedimenti giurisdizionali, i quali possono essere trascritti senza necessità di ulteriori autentiche.

Concludevano, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse rendere definitiva la trascrizione.

La sentenza del Tribunale Venezia del 21 Novembre 2017
I giudici veneziani evidenziano come la fattispecie in esame presenti una peculiarità, in quanto vi è un accordo di negoziazione assistita concluso al fine di addivenire ad una separazione consensuale dei coniugi che presenta un contenuto ulteriore, ossia un trasferimento immobiliare.

Di conseguenza, non potrà che farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del d.l. n. 132/2014 che detta una disciplina generale, valevole per ogni accordo di negoziazione assistita (quindi anche per quelli preordinati alla separazione o al divorzio dei coniugi) prevedendo, ai primi due commi, che esso debba essere “sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono” (comma 1) ed, inoltre, che “gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” (comma 2).

Al terzo comma prevede : “se con l’accordo le parti concludono contratti o compiono uno degli altri atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (comma 3).

Precisa il Tribunale nella sentenza de qua che è questa, invero, la normativa a cui occorre far riferimento per gli aspetti non regolati espressamente dall’art. 6 del d.l. n. 132/2014, e quindi anche per la trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari.

E, quindi, reputano i giudici veneziani, non sono condivisibili le argomentazioni dei coniugi reclamanti, in quanto la certificazione degli avvocati dei coniugi è:

“ … strumentale non già alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del medesimo nell’archivio dello stato civile (art. 63, comma 2, lett. h-bis, del D.P.R. n. 396/2000) e all’annotazione dello stesso a margine dell’atto di nascita (art. 49, lett. g-bis, del D.P.R. n. 396/2000) e dell’atto di matrimonio (art. 69, lett. d-bis, del D.P.R. n. 396/2000).

È ben vero che l’art. 6 del d.l. n. 132/2014 non contiene una norma analoga a quella dettata dall’art. 5, comma 3, del medesimo d.l., ma il silenzio del legislatore non è giustificato dall’intenzione di attribuire agli avvocati un potere di certificazione delle firme anche ai fini della trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, ma dal fatto che la cessione di diritti reali immobiliari esula dal contenuto tipico dell’accordo di negoziazione assistita preordinato alla separazione consensuale o al divorzio.

Il contenuto tipico di quest’ultimo, infatti, sarà quello dei provvedimenti tipici in materia di separazione e divorzio e quindi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tali istituti, l’addebitabilità della separazione, l’assegno di mantenimento o divorzile, il regime di affidamento e di visita dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento dei figli.

Ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, come ad es. trasferimenti immobiliari o la regolamentazione dei rapporti derivanti dallo scioglimento della comunione legale, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione”.

Si legge sempre nella sentenza de qua : “Va precisato, invero, che nel caso in cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, prevedano un trasferimento immobiliare, il titolo per la trascrizione non è il provvedimento giurisdizionale di omologa della separazione, ma il verbale di udienza in cui è inserita tale pattuizione, il quale è un atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale (cancelliere), e pertanto idoneo alla trascrizione ex art. 2657 c.c.; il decreto di omologa, invece, è solo una mera condizione di efficacia di tale pattuizione.

In conclusione (la motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia in punto di trascrizione)
Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, quindi, la fonte del trasferimento immobiliare che deve essere trascritta non è un provvedimento giurisdizionale, ma un negozio giuridico contenuto in un atto pubblico, rispetto al quale il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è una mera condizione di efficacia (come anche chiarito dalla sentenza n. 4306/1997 della Corte di Cassazione).

Secondo tale pronuncia, in definitiva, l’accordo di separazione consensuale “in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice a norma dell’art. 126 c.p.c. e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato, deve ritenersi assuma la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2699 cod. civ. costituendo, in quanto tale – dopo l’omologazione che lo rende efficace – titolo per la trascrizione, a norma dell’art. 2657 cod. civ., ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari”.

Né, infine – com’è statuito dal giudice veneziano – è possibile immaginare un parallelismo tra il verbale d’udienza che contiene il trasferimento immobiliare e l’accordo di negoziazione assistita, dal momento che il primo è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, mentre il secondo è una scrittura privata, in relazione alla quale la legge prevede un potere dell’avvocato di certificazione dell’autenticità delle firme che però è circoscritto, attenendo – come si è visto – alla sola trascrizione e annotazione dell’atto nei registri dello stato civile.

Il reclamo dei coniugi, dunque, è stato ritenuto infondato ed è stato respinto con le convincenti ed articolate motivazioni suesposte.

 

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