Per il Trib. di Pistoia (9.7.13) la relativa istanza va presentata con il ricorso introduttivo, anche se di pre-conc., mentre per quello di Firenze (11.12.13) tale istanza può depositarsi sino a quando la proposta concordataria può modificarsi ex art. 175 co. 2 LF.

Ai posteri (rectius: alla Cassazione) l’ardua – e’ proprio il caso di dirlo – sentenza!

Il testo integrale del provvedimento del Trib. Pistoia è consultabile sul sito www.ilcaso.it

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