Ecco le ipotesi applicative della l. 3/12 in attesa del regolamento attuativo:

L’urgenza e l’innegabile forte domanda sociale di attivazione degli strumenti di cui alla legge 3/12 (accordi con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) hanno imposto il parere del Consiglio di Stato nella sua funzione consultiva.

A ratifica dei primi orientamenti interpretativi del testo normativo nonché delle timide e acerbe prassi nate nei Tribunali, infatti, il Consiglio di Stato con parere interlocutorio n. 3812 del 10 settembre 2013, stimolato dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha affermato che i soggetti di cui all’art. 15 comma 1, l. 3/12 – individuati direttamente dal legislatore – possono sin d’ora svolgere le incombenze demandate agli OCC (ovvero: formazione, approvazione, gestione dei piani e/o degli accordi con i debitori, nonché tutte quelle attività necessarie ed occorrenti nella procedura di liquidazione del patrimonio) pur in assenza della costituzione del registro ministeriale di cui alla legge 3/12.

D’altra parte il testo normativo (almeno su questo punto) è sufficientemente chiaro.

L’art. 15 comma 9 recita, infatti: «I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato».

Di qui l’ipotesi di immediata applicazione della legge immaginata dal Consiglio di Stato: «l’iscrizione dei soggetti sopra menzionati è configurata dalla legge quale atto dovuto, senza necessità di qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell’autorità cui sono rimessi l’impianto e la gestione del registro medesimo».

Avv. Silvia Becucci Studio Legale PSP

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