La prededuzione di cui all’art. 111 L.F. opera anche rispetto a crediti sorti prima del fallimento, purchè sussista il nesso di funzionalità rispetto agli scopi della procedura concorsuale.
La prededuzione di cui all’art. 111 L.F. opera anche rispetto a crediti sorti prima del fallimento, purchè sussista il nesso di funzionalità rispetto agli scopi della procedura concorsuale.