In caso di procedura pre-fallimentare il termine di quindici giorni è di natura “dilatoria” ed a “decorrenza successiva”, e quindi va escluso il giorno iniziale e conteggiato quello finale.
In caso di procedura pre-fallimentare il termine di quindici giorni è di natura “dilatoria” ed a “decorrenza successiva”, e quindi va escluso il giorno iniziale e conteggiato quello finale.