Pubblichiamo il testo del disegno di legge approvato in data 6 dicembre 2011 definitivamente dalla Camera
in materia di «Disposizioni
in materia di opposizione
al decreto ingiuntivo».
ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 645
del Codice di procedura civile
1. Al secondo comma
dell’articolo 645
del Codice di procedura civile,
le parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.
ARTICOLO 2
Disposizione transitoria
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del Codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo Codice.
Il provvedimento pone un rimedio alle gravi conseguenze create dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 19246 del 9 settembre 2010 che ha modificato l’orientamento giurisprudenziale, fino a quel momento consolidato, in tema di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Da qui la necessità di incidere sulla disciplina del procedimento di opposizione a d.i., contemplando altresì una norma transitoria interpretativa applicabile ai procedimenti in corso.

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