Giusto processo significa anche evitare che le lungaggini  processuali e quindi che il possibile intervenuto fallimento della parte convenuta possa pregiudicare l’attore tempestivamente attivatosi a tutela dei propri diritti trascrivendo anteriormente al fallimento una citazione ex art. 2932 c.c.

Cassazione civile,  sezione I, 23 giugno 2010, n. 15218

Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2436.php.

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