Giusto processo significa anche evitare che le lungaggini processuali e quindi che il possibile intervenuto fallimento della parte convenuta possa pregiudicare l’attore tempestivamente attivatosi a tutela dei propri diritti trascrivendo anteriormente al fallimento una citazione ex art. 2932 c.c.
Cassazione civile, sezione I, 23 giugno 2010, n. 15218
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