Tra i nuovi provvedimenti contemplati dal D.L. 78/2010 per combattere l’evasione fiscale, è stato introdotto l’obbligo di indicare anche i dati catastali dell’immobile nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di immobili (fabbricati e terreni) esistenti sul territorio nazionale, ovvero di contratti di cessione, risoluzione e proroga, anche tacita, dei contratti di locazione o affitto.

L’obbligo è in vigore dal 1 luglio 2010, e l’eventuale mancata o errata indicazione dei dati catastali viene considerata sanzionabile ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 131/1986, vale a dire con l’applicazione di una sanzione di entità compresa tra il 120% e il 240% dell’importo dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto (art. 19, comma 15, D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 art. in Gazzetta Ufficiale n. 125/2010 – Suppl. Ordinario n. 1).

L’obiettivo è evidentemente quello di costringere i proprietari delle case a farle emergere anche sotto il profilo catastale, rendendo più difficile l’evasione fiscale Irpef ed Ici.

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