Da ciò consegue la nullità della  sentenza che è stata pronunciata (nei confronti di detto soggetto inesistente: società estinta) nel procedimento incardinato quando già era intervenuta la cancellazione

Il Tema in Discussione
Sul presupposto che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, ci si domanda cosa accade se l’estinzione avvenga prima della pendenza di un procedimento giudiziale in cui la società è poi parte.

Il Caso Pratico
Nella fattispecie in oggetto il Tribunale aveva emesso, su richiesta della Banca, un decreto ingiuntivo nei confronti di una Srl in liquidazione, intimando il pagamento di una somma di denaro. Il decreto veniva opposto dalla Srl in liquidazione e il Tribunale accoglieva l’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opponente.

La Corte di appello confermava la decisione di primo grado.

Contro detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione la Banca con un solo motivo con il quale lamentava la nullità della sentenza in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., per non avere il giudice di merito riconosciuto che l’intervenuta cancellazione della Srl in liquidazione ne aveva determinato l’estinzione e, di conseguenza, la perdita della capacità di stare in giudizio.

In buona sostanza la Banca ricorrente sosteneva che, essendo la Srl in liquidazione stata cancellata dal registro delle imprese già da prima del momento in cui il giudizio fu incardinato, la sentenza impugnata doveva essere dichiarata nulla, inesistente o comunque inutiliter data, siccome pronunciata nei confronti di un soggetto, appunto, inesistente.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29251 del 14 novembre 2018
La Corte di Cassazione, in primo luogo, rilevava che la Srl fu effettivamente cancellata dal registro delle imprese prima dell’inizio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si legge nella decisione de qua : “la presente vicenda, quindi, ha avuto inizio in un momento successivo a quello in cui la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese e in un’epoca ampiamente successiva all’entrata in vigore della riforma che ha modificato, tra gli altri, l’art. 2495 c.c.. Riguardo a detta norma le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, hanno affermato, in continuità con la precedente sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio”.

E così concludeva : “traendo le conclusioni del ragionamento svolto fin qui, risulta evidente che il motivo di ricorso è fondato e che la causa non avrebbe dovuto neppure essere intrapresa nei confronti della XXX Srl in liquidazione, dal momento che essa non era più esistente come soggetto di diritto già da prima che fosse emesso il decreto ingiuntivo. Nè i termini della questione mutano per il fatto che, revocato il decreto, il giudice di merito abbia accolto la domanda riconvenzionale della società opponente, posto che anche tale domanda traeva origine da un giudizio che non sarebbe neppure dovuto cominciare nei confronti di quel contraddittore ed era comunque proposta da un soggetto non più giuridicamente esistente”.

Il ricorso veniva, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio.

 

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA