Il Tema in Discussione

Si discute in tema di obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori e dei profili penali per chi viola detto obbligo, sancito all’articolo 30 della Costituzione.

Trattasi di un dovere posto a carico dei genitori che sorge direttamente e istantaneamente dal rapporto di filiazione, a prescindere dalla distinzione tra figli legittimi e figli naturali.

In particolare il tema è se possa parlarsi di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al 570 c.p. in caso di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti.

Il Caso Pratico
Il caso in discussione riguarda la fattispecie di un padre condannato sia in primo che in secondo grado per il reato previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. per avere omesso di versare le somme stabilite dal giudice in favore della figlia.

Impugnando la sentenza presso la Suprema Corte il ricorrente deduceva la violazione di legge per avere i giudici di merito errato nell’applicare il disposto dell’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. che punisce colui il quale “… fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro …”.

Rilevava, altresì, che la figlia, all’epoca dei fatti, era maggiorenne ed aveva raggiunto una condizione di autosufficienza economica, cosicché faceva difetto lo stato di bisogno.

Oltretutto la figlia medesima aveva, per propria libera scelta, abbandonato il domicilio domestico ed il padre ignorava il luogo ove essa dimorasse.

La Sentenza della Corte di Cassazione  (sez. VI penale) n. 1342 dell’11 gennaio 2019
Con la recentissima sentenza in questione la Corte ha accolto il ricorso del padre rilevando che : “non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili al lavoro, anche se studenti : l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile …” e ancora : “… come questa Corte ha avuto modo di chiarire l’inabilità al lavoro rilevante ai sensi del citato art. 570, comma secondo, che impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa  … come totale e permanente inabilità lavorativa (altra fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato in quanto al figlio maggiorenne, a cui l’imputato aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza, era stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore al 75 %; Sez. 6, n. 23581 del 13/02/2013)”.

Conclude, quindi, la Cassazione: “Sulla scorta di quanto sopra, risulta di tutta evidenza l’insussistenza dei presupposti dell’incriminazione in oggetto. Come si evince dalla sentenza, alla data dell’inizio del delitto permanente la figlia era ormai maggiorenne (essendo nata il 4 dicembre 1985); d’altra parte, dalla ricostruzione in fatto … risulta chiaro che la ragazza non era inabile al lavoro, tanto che svolgeva un lavoro con contratto part-time.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste”.

 

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