Il Tema in Discussione
Nella sentenza in commento il Tribunale di Roma affronta il tema della delibera votata dal socio in conflitto d’interessi con la società statuendo che per l’annullamento della medesima è richiesto il verificarsi di due condizioni: a) che la partecipazione del socio sia stata determinante per raggiungere la maggioranza di voti e che b) comunque la decisione possa arrecare danno alla società.

Ciò in applicazione dell’art. 2479 ter 2° comma c.c. che così dispone: “Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.”

Il Caso Pratico
La controversia nasceva dall’iniziativa giudiziale di un socio di Srl che chiedeva l’annullamento della delibera con cui l’assemblea aveva deciso di versare erogazioni liberali ad una Onlus.

Nell’atto di citazione si deduceva, in primis, l’incapacità delle società lucrative di compiere atti a titolo gratuito in favore di terzi, nonché l’esistenza di un conflitto d’interessi tra i soci che avevano votato la delibera e la Srl.

La società chiedeva la conferma della delibera deducendo che nessuna norma le impediva il compimento di atti di liberalità e che, comunque, i soci che avevano votato il contributo non avevano alcun interesse personale all’adozione della delibera.

La pronuncia del Tribunale di Roma (Sezione specializzata in materia d’impresa): sentenza n 8582 del 30 aprile 2018
Nel decidere la vertenza il Tribunale esclude, innanzitutto, che lo scopo di lucro delle società precluda alle stesse la possibilità di compiere donazioni e, in generale, atti a titolo gratuito. Infatti la capacità giuridica e di agire delle società lucrative, in difetto di specifiche limitazioni stabilite dalla legge, deve considerarsi di portata ampia e generale.

Si legge, poi, nella sentenza che per l’annullamento della delibera adottata da una società di capitali non basta che vi sia stato il voto di un socio in conflitto d’interessi.

Devono, infatti, sussistere due condizioni : “la decisività del voto espresso dal socio in conflitto d’interessi e la dannosità, almeno potenziale, della delibera medesima per la società”, in quanto diretta a soddisfare interessi extrasociali.

Ciò in applicazione dell’art. 2479 ter 2° comma c.c. che così dispone: “Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.”

Non si può dunque annullare, aggiungono i giudici romani, una delibera che “consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse, se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007 n. 15950)”.

Facendo applicazione di tali principi, il Giudice capitolino ha concluso per l’annullabilità della delibera de qua.

Difatti nel caso di specie le somme (peraltro rilevanti) erogate e ancora da erogare alla Onlus erano destinate, in via prevalente, alla conservazione di immobili sui quali erano titolari di diritti reali i soci che avevano votato la delibera.

Né, comunque, la Srl riceveva un vantaggio apprezzabile : “in rapporto all’entità della erogazione”, essendo evidente che il : “mero beneficio di natura fiscale, che accompagna l’elargizione di denaro” era “di portata ovviamente irrilevante rispetto all’entità delle somme erogate”.

Il Tribunale ha così dichiarato l’invalidità della delibera impugnata, risultando evidente sia il conflitto di interesse dei soci che l’avevano adottata, sia il perseguimento con la stessa di interessi extrasociali in danno della società, con condanna della Srl al pagamento delle spese di lite.

 

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