Il Tema in Discussione
Il Tribunale di Milano, come vedremo, ha affrontato il tema se alla Sgr (Società di gestione del risparmio) possa essere imputata la responsabilità da direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., per il quale la società direttrice risponde dei danni provocati dalla società diretta in esecuzione di direttive ricevute dalla “casa madre”.

La risposta dei Giudici meneghini è stata positiva, purchè ovviamente ricorrano i presupposti della suddetta responsabilità, essendo irrilevante il fatto che il capitale sociale della società diretta e coordinata sia di titolarità di un Fondo d’investimento gestito dalla Sgr in questione.

La pronuncia del Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia d’impresa): sentenza n. 90 del 9 gennaio 2018
Il Tribunale fonda la propria motivazione sulla considerazione che la disciplina in tema di direzione e coordinamento, prevista appunto dall’art. 2497 c.c., individua quali soggetti responsabili “le società o gli enti” che esercitano attività di direzione e coordinamento, affermando il principio per il quale detta responsabilità trova il suo presupposto nell’esercizio concreto ed effettivo dell’attività in questione.

Pertanto non c’è ragione di non ricomprendere le Sgr tra le società o gli enti che possono essere responsabili in conseguenza della loro attività di direzione e coordinamento, anche perché, sempre secondo il Tribunale, è “del tutto irrilevante” il fatto che la titolarità del capitale sociale della società oggetto di direzione e coordinamento appartenga ad un Fondo d’investimento gestito dalla Sgr in questione, atteso che “è pacifico che la capacità di agire con riferimento ai beni inclusi nel fondo e il potere di gestione dei fondi stessi stanno in capo alla Sgr”.

E’ proprio nell’esercizio di questo potere di gestione che ben può manifestarsi ed essere esercitato quello di direzione e coordinamento della società partecipata.

Il ragionamento, aggiunge il Giudice milanese, non cambia anche se si tratti della direzione e del coordinamento di una società il cui capitale sociale sia ripartito tra una pluralità di Fondi d’investimento, tutti facenti capo alla medesima Sgr, in quanto, in tal caso la Sgr esercita unitariamente i diritti amministrativi derivanti dalla titolarità, frazionata in capo ai Fondi da essa gestiti, delle quote di partecipazione al capitale sociale della società oggetto di direzione e coordinamento.

Infatti, tale titolarità (formale) è irrilevante a fronte dell’adozione, in sede normativa, del sopra già richiamato principio di imputazione di responsabilità in relazione all’esercizio effettivo e sostanziale dell’attività di direzione e coordinamento ed a fronte “della certa incapacità dei fondi di agire con riferimento alle partecipazioni di cui sono titolari e conseguentemente di adottare qualsiasi atto gestorio”.

Criteri da adottare per determinare l’effettivo insorgere della responsabilità ex art. 2497c.c.
Il Tribunale, poi, ribadisce che si ha l’effettivo insorgere di detta responsabilità da “direzione e coordinamento” allorquando vi sia, appunto, l’esercizio (effettivo e sostanziale) di attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti di un’altra e :

  • si tratti di una condotta antigiuridica, cioè non svolta nell’interesse imprenditoriale della società diretta e coordinata e in violazione dei principi di corretta gestione della società medesima;
  • si abbia l’evento-danno, cioè un pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della società;
  • vi sia un nesso di causalità tra la condotta e l’evento-danno.

 

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA