Il Tema in Discussione
Il contrasto tra il diritto di accesso del socio di una Srl, ex art. 2476, comma 2, c.c. e le esigenze di riservatezza della società deve essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione laddove alle esigenze di controllo individuale della gestione sociale si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Il caso concreto
Il socio titolare di una partecipazione pari al 10 per cento del capitale di una Srl in liquidazione chiedeva ex artt. 700 c.p.c.  e 2476, comma 2, c.c. di ordinare alla Srl di consentirgli l’esame della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società. La società resistente contrastava la richiesta cautelare sulla base della qualità del ricorrente di socio amministratore di altra Srl affittuaria di un ramo di azienda della medesima resistente, configurando, ad avviso di quest’ultima l’iniziativa avversaria come rivolta a consentire al ricorrente di entrare in possesso di dati utilizzabili indebitamente in via concorrenziale.

In ragione di ciò la resistente chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedeva che l’accesso alla documentazione sociale fosse consentito al socio previo mascheramento dei dati individuanti l’identità di clienti e fornitori, nonchè i prezzi applicati e la tipologia della merce comprata e venduta.

Il Tribunale riteneva di emettere il provvedimento cautelare nei termini accettati dal ricorrente quanto al mascheramento dei dati.

La pronuncia del Tribunale di Milano del 13 aprile 2018 (Dott.ssa E. Riva Crugnola)
Il Tribunale ha ritenuto che il diritto di accesso alla documentazione sociale sia da configurarsi quale manifestazione di un potere di controllo individuale, di per se’ non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse da parte del socio, ne’ al previo esercizio del (diverso) potere riguardante la richiesta di informazioni sulla gestione sociale.

Quanto si requisiti sul periculum, questo appare, secondo il Giudice meneghino, connaturato alla stessa struttura del diritto di accesso alla documentazione sociale quale espressione di un potere di controllo del socio avente ad oggetto la verifica della gestione sociale in atto, verifica il cui differimento all’esito di un giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore.

Ed infine la ricorrenza di esigenze di tutela dei dati sociali, in presenza di specifici indici di conflitto concorrenziale – potenziale o reale – tra il socio ricorrente e la società, non può di per se’ portare ad elidere completamente il potere di controllo del socio escludendone la liceità.

Quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso, il contrasto tra il diritto di accesso del socio di Srl e le esigenze di riservatezza della società deve essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione laddove alle esigenze di controllo individuale della gestione sociale si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Con tali presupposti il Tribunale ha ritenuto, inoltre, anche di consentire l’estrazione di copia della documentazione sociale, apparendo tale possibilità connaturata all’effettività dell’esercizio del diritto di controllo, altrimenti in fatto limitato.

La pronuncia de qua conferma, peraltro, un analogo orientamento sui temi in questione già adottato dal Tribunale di Milano con pronunce del 28 novembre 2016, del  13 maggio 2017 e del 20 luglio 2017.

 

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