Il Tema in Discussione
In caso di recesso di un socio di una Srl con liquidazione della sua partecipazione mediante acquisto della quota da parte di un altro socio, la vendita della partecipazione deve risultare da un contratto tra il socio recedente e il socio acquirente; e ciò anche in quanto occorre raggiungere un accordo circa il prezzo di cessione della quota di partecipazione.

La pronuncia del Tribunale di Roma : decreto n. 2157 del 14 marzo 2018
Il Tribunale di Roma (quale giudice del Registro imprese) con il decreto n. 2157 del 14 marzo Il 2018 ha  ordinato la cancellazione dell’iscrizione di un verbale di un’assemblea di una Srl nel corso della quale i soci presenti, preso atto del recesso di un altro socio, avevano deciso che la quota del socio receduto passasse in proprietà ad altro socio, verso il pagamento, da parte di quest’ultimo, di un prezzo concordato tra l’organo amministrativo della società in questione e il socio acquirente.

Ciò in quanto non si applica alla Srl la procedura prevista dalla legge per il recesso dalla Spa (art. 2437 ter c.c.), nella quale gli amministratori della Spa stabiliscono il valore delle azioni per le quali il recesso viene esercitato e poi cedono tali azioni al socio che se ne voglia rendere acquirente.

Il socio che intende recedere dalla Spa, infatti, mette nelle mani degli amministratori il potere di alienare le sue azioni.

Essendo attribuita alla società la legittimazione a disporre delle azioni, la legge prevede il deposito di dette azioni presso la sede sociale e l’incedibilità delle azioni stesse da parte del socio recedente (art. 2437 bis, comma 2°, c.c.).

Invece, gli amministratori della Srl non sono legittimati dalla legge a stabilire il valore della quota per la quale il recesso è esercitato e non sono legittimati a disporre della partecipazione del socio recedente senza il concorso della volontà di costui. Nella disciplina della Srl non sono infatti previsti alcun divieto di cedibilità della quota del socio recedente, né alcuna formalità volta a vincolare la medesima, né alcuna esplicita attribuzione di poteri agli amministratori della società.

Il ruolo di controllo del Conservatore del Registro delle imprese
Oltre ad aver sancito che la liquidazione del socio receduto dalla Srl, mediante l’acquisto della sua quota da parte di altro socio, è procedura alla quale non si applicano le norme dettate dal codice civile per il recesso dalla Spa, il decreto del Tribunale di Roma è interessante anche perché il giudice compie un’approfondita indagine circa il ruolo di controllo del Conservatore del Registro delle imprese circa gli atti che sono presentati al suo ufficio per l’iscrizione nel Registro stesso. Sotto quest’ultimo profilo il Tribunale afferma che il controllo si deve esplicare a diversi livelli:

  • il controllo “formale”: competenza dell’ufficio, provenienza e certezza della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione;
  • il controllo “qualificatorio”: la verifica delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione (la corrispondenza dell’atto o del fatto da iscrivere a quelli per i quali la legge prescrive l’iscrizione);
  • il controllo di “compatibilità logico-giuridica”, e cioè il controllo circa la coerenza delle iscrizioni esistenti nel Registro delle imprese.

 

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