Il divieto di cui all’art. 29 c.c., secondo il quale gli amministratori di associazioni e fondazioni non possono compiere nuove operazioni appena venga loro comunicata l’estinzione dell’ente, non riguarda le attività volte alla mera gestione e conservazione del patrimonio, per cui, a maggior ragione, tale divieto, non può ricomprendere l’attività che metta in discussione sotto il profilo giuridico la sussistenza dei presupposti che possano legittimare la “soppressione” della persona giuridica.

Cassazione civile, sez. I, 2 novembre 2017, n. 26066

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