Con propria ordinanza n. 23029 del 2 ottobre 2017 la Cassazione ha dichiarato illegittimo l’accertamento (da parte dell’Agenzia delle Entrate) emesso sui soci di una società in nome collettivo se deriva da un provvedimento nei confronti di una società estinta, in quanto si tratta di atto contro il quale è improponibile ogni impugnazione, poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica del provvedimento accertativo e dell’instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale.

La Cassazione ha precisato che non esiste un vincolo tra l’accertamento della società estinta, pur divenuto definitivo, e quello dei soci e dal primo, quindi, non possono derivare effetti diretti nei confronti dei soci. Questi ultimi saranno (eventualmente) tenuti a rispondere solo secondo le ordinarie regole e, quindi attraverso un atto a loro notificato nel quale venga motivata la pretesa.

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